L'inizio di una attività economica richiede necessariamente scelte precise sulla forma giuridica da assumere, prendendo in considerazione una serie di elementi che riguardano principalmente: |
la responsabilità patrimoniale: |
l'imprenditore può decidere se limitare la sua responsabilità patrimoniale al capitale sottoscritto o coinvolgere l'intero suo patrimonio; |
la convenienza fiscale: |
a seconda della forma giuridica assunta, si è soggetti ad imposta progressiva o proporzionale sul reddito; |
le disposizioni di legge: |
per le società di capitali è richiesto un capitale sociale minimo, per le altre forme giuridiche tale minimo non è richiesto; |
l'eventuale trasferibilità della partecipazione societaria: |
nelle società di capitali è più facile trasferire le proprie quote o azioni che non in una società di persone; |
le prospettive economiche e finanziarie dell'attività aziendale: |
se per l'esercizio dell'attività si rendono necessari ingenti capitali sarà preferibile scegliere una forma giuridica più evoluta, e quindi costituire una società di capitali, anche in funzione della minore difficoltà nella ricerca di capitale di terzi. |
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Se si opta per una società, la sua costituzione è un atto straordinario e fondamentale nella vita delle imprese, che deve essere analizzato e programmato con cura; infatti, nella scelta del modo in cui viene posto in essere, possono essere condizionanti elementi quali, ad esempio, il rapporto tra i soci, le modalità di gestione, la ripartizione degli utili, i poteri, ecc. |
Fondamentali sono, a tal proposito, le scelte concernenti il tipo di forma giuridica (società di persone o società di capitali) che devono essere compiute, valutando:
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le condizioni personali dei soci fondatori;
le prospettive economiche e finanziarie delle attività aziendali;
le caratteristiche della produzione da attuare;
la variabile incidenza dei costi fiscali. |
Ancora, di rilevanza fondamentale, sono le scelte concernenti la dimensione ed il tipo di finanziamenti necessari per l'economico svolgimento della gestione produttiva che determinano l'entità del capitale sociale e delle altre integrative fonti di finanziamento.
Possiamo quindi scegliere tra: |
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Impresa individuale
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L'art. 2082 del Codice Civile definisce imprenditore "chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione e dello scambio di beni o di servizi".
L'attività d'impresa può essere esercitata individualmente o da un organismo collettivo.
Si ha un'impresa individuale quando una persona fisica inizia in forma professionale un'attività produttiva, volta alla produzione e/o allo scambio di beni o servizi, organizza e coordina a tale fine i fattori produttivi necessari (essenzialmente capitale e lavoro), assumendo personalmente il rischio di tale attività.
La ditta individuale rappresenta la forma giuridica più semplice in quanto: la costituzione non richiede particolari adempimenti; l'imprenditore è l'unico titolare e, quindi, decide (perché non si deve formare una volontà collettiva).
A fronte di una "libertà" di gestione e di una semplicità nella modifica dell'attività stessa, si riscontrano peraltro svantaggi collegati prevalentemente alla responsabilità illimitata dell'imprenditore: quest'ultimo, infatti, risponde con tutto il suo patrimonio e, quindi, l'eventuale fallimento avrà ripercussioni sulla sfera personale.
E' una formula adatta a chi non ha soci e desidera conservare massima autonomia. Indicata soprattutto per le imprese di dimensioni limitate e quindi per le attività artigianali.
Costituzione |
L'impresa individuale si costituisce entro 30 giorni dall'inizio dell'attività mediante:
1. l'iscrizione nel registro delle imprese;
2. la richiesta di attribuzione del numero di partita Iva, e la conseguente apertura del conto fiscale.
Entrambi gli adempimenti devono essere fatti entro 30 giorni dall'inizio dell'attività, salvo alcuni casi particolari in cui gli imprenditori individuali potranno iscriversi nel registro delle imprese solo dopo aver ottenuto dalle competenti autorità le autorizzazioni necessarie per svolgere l'attività richiesta, che possono riguardare l'esercizio di:
attività subordinata alla preventiva iscrizione in albi, ruoli, elenchi, registri (ad esempio, albo degli artigiani, registro degli esercenti il commercio per particolari attività quale, per esempio, la somministrazione di alimenti e bevande);
attività subordinata al possesso di apposita autorizzazione amministrativa |
Pro.. |
Oneri amministrativi e contabili ridotti al minimo. Per avviare l'attività non serve ricorrere a un notaio, ma è sufficiente l'iscrizione alla Camera di Commercio e la richiesta della partita Iva.
Non serve tenere i libri sociali, ma solamente quelli previsti dalla normativa fiscale (libri IVA, libri ammortizzabili). Eventualmente anche il libro giornale e quello degli inventari. Pochi oneri fiscali. La costituzione e lo scioglimento dell'impresa non sono sottoposti a tasse. Per liquidare l'attività, è sufficiente chiudere la partita Iva e comunicare la cessazione a Camera di Commercio, Inps e Inail (se iscritti). |
...e contro |
Il rischio d'impresa si estende a tutto il patrimonio personale dell'imprenditore. I redditi dell'impresa, dopo aver scontato l'Irap, vanno sommati a quelli personali e tassati con le aliquote progressive previste dall'Irap. In caso di forti guadagni, quindi, le imposte crescono. |
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Impresa Familiare
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Si ha una impresa familiare quando all'attività imprenditoriale partecipano, in modo continuativo e prevalente, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo.
Il titolare dell'impresa, pur avvalendosi di collaboratori, rimane, però, l'unico responsabile dell'attività.
L'impresa familiare si colloca tra la ditta individuale e l'impresa societaria, in quanto presenta elementi che caratterizzano ora una, ora l'altra categoria.
Infatti, vige il principio della collegialità, in quanto il Codice Civile prevede il coinvolgimento di tutti i partecipanti all'impresa familiare nelle decisioni più importanti ma, al contempo, la responsabilità patrimoniale è a carico del solo titolare e, soltanto quest'ultimo potrà essere soggetto ad eventuali procedure fallimentari.
Costituzione |
L'impresa individuale si costituisce mediante:
1. l'iscrizione nel registro delle imprese;
2. la richiesta di attribuzione del numero di partita Iva, e la conseguente apertura del conto fiscale.
L'impresa familiare si costituisce, ai fini fiscali, per atto pubblico o con scrittura privata autenticata di data anteriore all'inizio del periodo d'imposta; tale atto deve contenere le generalità del titolare e dei collaboratori, il rapporto di parentela o affinità esistente e deve essere sottoscritto da tutti i soggetti partecipanti. |
Pro.. |
Oneri amministrativi e contabili ridotti al minimo. Per avviare l'attività non serve ricorrere a un notaio, ma è sufficiente l'iscrizione alla Camera di Commercio e la richiesta della partita Iva.
Non serve tenere i libri sociali, ma solamente quelli previsti dalla normativa fiscale (libri IVA, libri ammortizzabili). Eventualmente anche il libro giornale e quello degli inventari. Pochi oneri fiscali. La costituzione e lo scioglimento dell'impresa non sono sottoposti a tasse. Per liquidare l'attività, è sufficiente chiudere la partita Iva e comunicare la cessazione a Camera di Commercio, Inps e Inail (se iscritti). |
...e contro |
Il rischio d'impresa si estende a tutto il patrimonio personale dell'imprenditore. I redditi dell'impresa, dopo aver scontato l'Irap, vanno sommati a quelli personali e tassati con le aliquote progressive previste dall'Irap. In caso di forti guadagni, quindi, le imposte crescono. |
E' una soluzione indicata per attività di piccole dimensioni, soprattutto artigianali e commerciali. Si tratta una forma particolare dell'impresa individuale: oltre al titolare, partecipano all'attività il coniuge o i parenti e affini (fino al terzo grado), che hanno diritto anche di partecipare agli utili dell'azienda. I pro e i contro sono gli stessi dell'impresa individuale. E in più c'è un altro vantaggio di natura fiscale: il reddito non grava su una sola persona, ma è ripartito tra i familiari. La condizione è che il reddito attribuito ai familiari non superi il 49% del reddito conseguito dall'attività.
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Impresa coniugale
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Il Codice Civile (artt. 177 e seguenti) prevede, tra le varie forme in cui una attività economica può essere svolta, anche l'impresa coniugale, che rappresenta l'unica forma di impresa collettiva per la quale non è necessaria nessuna formalità in sede di costituzione. Perché esista una azienda coniugale è necessario che:
la società sia costituita dopo il matrimonio;
i coniugi siano in regime legale di comunione (mentre nell'impresa familiare è irrilevante il regime patrimoniale tra i coniugi);
deve essere dimostrabile la cogestione, senza alcuna posizione di subordinazione di un coniuge verso l'altro.
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Società di Persone
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La società di persone è una formula indicata per chi intende avviare attività commerciali, agricole o di servizi, di limitate dimensioni e con un ridotto numero di soci (e di capitali). Da un punto di vista contabile, le società presentano caratteristiche simili a quelle di una ditta individuale. Sul reddito d'impresa viene prima pagata l'Irap, pari al 4,25%. L'utile viene attribuito ai diversi soci in misura delle diverse quote e si somma ai loro redditi personali per la determinazione dell'Irpef.
Costituzione |
La costituzione della società deve avvenire per atto pubblico o per scrittura privata autenticata e deve contenere:
il nome e cognome, il domicilio e la cittadinanza dei soci;
la ragione sociale (nome della società);
i soci che hanno l'amministrazione e la rappresentanza della società;
la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
l'oggetto sociale (l'attività che svolge la società);
i conferimenti di ciascun socio, il valore ad essi attribuito e il modo di valutazione; tale valore può essere indicato in Lire o in Euro;
le prestazioni a cui sono obbligati i soci d'opera (soci che non conferiscono nella società dei beni ma determinate prestazioni);
le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti e la quota di ciascun socio negli utili e nelle perdite;
la durata della società.
Parte integrante dell'atto costitutivo sono i Patti Sociali con i quali i soci determinano il regolamento della società.
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Pro.. |
Le procedure burocratiche fiscali, contabili e tributarie sono agevolate. I costi di costituzione e gestione sono contenuti. E' abbastanza semplice ottenere finanziamenti e contributi regionali, soprattutto per l'impreditoria giovanile |
...e contro |
I soci sono soggetti a responsabilità illimitata (tranne gli accomandanti della Sas), personale e solidale. Ciò significa che, in caso di fallimento, i creditori potranno rivalersi anche sul patrimonio privato di ciascun membro della società. Se uno o più soci non adempie, il debito dovrà essere saldato dagli altri. I rischi sono strettamente legati alla competenza, onestà, abilità, lealtà e professionalità dei soci. Scegliere i partner sbagliati può compromettere il successo dell'impresa. |
Adempimenti |
1. |
redazione dell'atto costitutivo con atto pubblico o con scrittura privata autenticata; |
2. |
deposito dell'atto costitutivo presso l'ufficio del Registro, entro il termine di 20 giorni dalla stipula, e assolvimento dell'imposta di registro in misura proporzionale ai beni conferiti e pari a:
1% del denaro, con un minimo di Lire 250.000;
4% del valore degli immobili strumentali;
8% del valore degli immobili civili;
15% del valore dei terreni;
1% del patrimonio di aziende o ramo d'azienda conferito;
3% degli altri beni conferiti.
Se il conferimento comprende beni immobili è previsto il pagamento delle imposte ipotecarie e catastali; |
3. |
deposito dell'atto costitutivo presso il Registro Imprese competente (luogo dove è stabilita la sede legale della società) per l'iscrizione della società utilizzando il Modello S1; |
4. |
deposito dell'accettazione di carica degli amministratori della società, presso il Registro Imprese per la relativa iscrizione (gli amministratori, sono di regola nominati in sede di costituzione della società, pertanto questo atto viene depositato contemporaneamente all'atto costitutivo).
Deve essere redatta in carta da bollo da L. 20.000 e depositata entro 15 giorni dalla notizia di nomina. Le firme devono essere autenticate dal notaio o altro pubblico ufficiale; |
5. |
comunicazione all'ufficio distrettuale delle imposte dirette competente dell'avvenuta costituzione della società allegandovi una copia in carta libera dell'atto costitutivo, sempre autenticata, e con l'indicazione del codice fiscale della società, entro 3 mesi dalla costituzione. |
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Le società di persone possono essere di tre tipi : Società semplice (Ss) - Società in nome collettivo (Snc) - Società in accomandita semplice (Sas).
Società semplice (Ss). E' riservata ad attività agricole e per la gestione di patrimoni immobiliari. Tutti i soci hanno normalmente potere di rappresentanza e di amministrazione.
Società in nome collettivo (Snc). E' la forma più diffusa nell'artigianato, ma può essere applicata a qualsiasi tipo di attività, anche commerciale. Tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali. Il patto contrario non ha effetto nei confronti dei terzi; tuttavia resta ferma la possibilità di limitare la responsabilità inter partes sulla base di un accordo che produce i suoi effetti solo tra i soci; non esiste un limite minimo di capitale sociale e le formalità previste per la gestione aziendale sono estremamente limitate.
L'amministrazione è affidata ai soci e può essere disgiunta (in questo caso ogni socio potrà compiere operazioni sociali disgiuntamente dagli altri) o congiunta, per cui è sempre necessario il consenso di due o più soci amministratori.
Ogni socio apporta beni o capitale; tuttavia, possono anche esservi soci che apportano solo la propria opera; in tale ipotesi, occorrerà specificare le prestazioni a cui i soci d'opera sono obbligati già in sede di stipula dell'atto costitutivo.
Fra le altre cose, non è richiesta alcuna formalità per la convocazione dell'assemblea dei soci.
Società in accomandita semplice (Sas). E' disciplinata dalle stesse norme della Snc, ma la responsabilità è mista. I soci si dividono in accomandanti e accomandatari
I soci accomandatari hanno:
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responsabilità illimitata e solidale; |
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amministrazione della società; |
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il nome (di uno o più soci) indicato nella ragione sociale. |
I soci accomandanti, avendo una responsabilità limitata alla quota conferita, hanno le seguenti caratteristiche:
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sono necessariamente, quanto al conferimento, soci di capitale; |
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non corrono altro rischio se non quello di perdere il capitale conferito; |
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il loro conferimento è solo di capitale, il che è confermato anche dalla trasmissibilità, per causa di morte, della quota di partecipazione al capitale sociale; |
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non possono compiere atti di amministrazione, né trattare affari in nome e per conto della società se non in caso di conferimento di procura speciale rilasciata dagli stessi amministratori; |
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possono essere anche lavoratori dipendenti della società; |
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possono comunque svolgere attività di controllo sull'amministrazione e sulla gestione della società; |
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hanno diritto di avere comunicazione annuale del bilancio e di controllarne l'esattezza, consultando i libri, i registri e gli altri documenti sociali |
Il socio accomandante che non rispetti i divieti imposti dalla normativa civilistica assume responsabilità illimitata e solidale verso terzi per le obbligazioni sociali e può essere escluso dalla società. |
L'amministrazione della società, con poteri più o meno limitati, è riservata solo ai soci accomandatari in quanto i soci accomandanti, essendo solo soci finanziatori, non possono interferire nella gestione societaria.
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Società di Capitali
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E' una forma adatta a chi inizia relativamente "in grande". Gli investimenti e i rischi sono elevati, ma, se si ha successo, lo sono anche i profitti.
Nel momento in cui l'impresa supera certe dimensioni, la scelta di diventare una società di capitali diventa quasi obbligata, in quanto questo tipo di società è l'unico che consenta una certa flessibilità nella composizione della compagine azionaria, flessibilità che diventa indispensabile quando il numero dei soci aumenta. Devono tenere i libri sociali previsti dal Codice Civile ed eleggere un amministratore o un consiglio di amministrazione. Oltre a questo, le Spa e le Srl con capitale sociale non inferiore a 20.000 euro devono eleggere il collegio sindacale, un organo volto a controllare che la gestione della società avvenga nel rispetto delle norme legali e fiscali.
Dal punto di vista fiscale, i redditi delle società di capitali sono soggetti al pagamento dell'Irap (4,25% dell'imponibile) e dell'Irpeg (37% dell'imponibile), per un onere complessivo del 41,25%. A differenza di quanto avviene per le ditte individuali e per le società di persone, le società di capitali pagano quindi un'imposta direttamente proporzionale al reddito conseguito e non progressiva. Se gli utili vengono distribuiti, essi vanno ad aggiungersi al reddito imponibile ai fini Irpef dei singoli soci i quali, comunque, godono di un credito d'imposta per quanto già pagato dalla società.
Costituzione |
La costituzione della società deve avvenire con l'atto costitutivo redatto per atto pubblico e deve contenere, in linea generale, le seguenti indicazioni:
il cognome e il nome, la data e il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio;
la denominazione, la sede e le eventuali sedi secondarie;
l'oggetto sociale;
l'ammontare del capitale sottoscritto e versato in Lire o in Euro (per le s.r.l. non inferiore a Lire 20.000.000 suddiviso in quote di valore unitario non inferiore a Lire 1.000; Lire 200.000.000 per S.p.a e S.a.p.a. suddiviso in azioni del valore unitario non inferiore a lire 1.000; qualora il capitale sociale venga espresso in Euro, il valore non può essere inferiore a 10.000 Euro per le s.r.l. e a 100.000 Euro per le S.p.a. e le S.a.p.a.;
la quota di ciascun socio e il valore dei beni e crediti conferiti;
le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti;
il numero degli amministratori e i loro poteri, con l'indicazione di quali fra di essi hanno la rappresentanza della società;
il numero dei componenti del collegio sindacale (obbligatorio nel caso in cui il capitale sociale sia pari a Lire 200.000.000 (duecentomilioni);
la durata della società.
Parte integrante dell'atto costitutivo è lo Statuto della società, vale a dire il contratto regolante i rapporti tra i soci.
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Pro.. |
La responsabilità dei soci non è personale, ma limitata alla quota di capitale conferita. Il patrimonio privato di ogni socio è inattaccabile dai creditori, a meno che non si siano commessi atti di gestione contrari alla legge.
Il ruolo dei soci è secondario rispetto ai loro capitali. Gestione e amministrazione infatti possono essere affidate anche ai non soci.
I vantaggi fiscali sono consistenti. Gli utili possono essere accantonati a piacimento e distribuiti ai soci nei momenti fiscalmente più convenienti. |
...e contro |
Gli adempimenti burocratici e fiscali sono numerosi e complessi. Le spese di costituzione e gestione sono elevate.
L'essere responsabili limitatamente al capitale non elimina i rischi. La mancata ottemperanza agli adempimenti (anche solo il non vidimare i libri sociali) allarga le responsabilità, sia da un punto di vista civilistico, sia da quello penale. E' buona norma quindi affidarsi sempre a esperti, che assicurino il pieno rispetto delle norme contabili e fiscali. |
Adempimenti |
1. |
deposito presso una banca dei 3/10 dell'ammontare del capitale sociale che verrà sottoscritto. In caso di società unipersonale, ipotesi prevista solo per le s.r.l., deve essere depositato l'intero capitale sociale; |
2. |
deposito presso il Tribunale competente dell'atto costitutivo in attesa che lo stesso emetta decreto di omologazione entro 30 giorni dalla data di versamento dei 3/10 o dell'intero capitale sociale; |
3. |
deposito presso il Registro delle imprese competente dell'atto costitutivo per l'iscrizione entro 30 giorni dall'omologazione utilizzando il Modello S1, alla denuncia va allegata copia autenticata dell'atto costitutivo, statuto e decreto di omologa, nonché l'elenco dei soci ed altri titolari di diritti su azioni e quote sociali; |
4. |
deposito presso il Registro delle imprese dell'accettazione di carica degli amministratori della società, per l'iscrizione nel registro delle imprese, compilando un intercalare P per ciascuna delle persone nominate; |
5. |
deposito presso il Registro delle imprese dell'accettazione carica del collegio sindacale (quando previsto), compilando un intercalare P per ciascun sindaco effettivo e supplente, indicando altresì gli estremi di iscrizione dei sindaci nel registro dei revisori contabili; |
6. |
comunicazione all'ufficio distrettuale delle imposte dirette competente dell'avvenuta costituzione della società allegandovi una copia in carta libera dell'atto costitutivo entro 3 mesi dalla costituzione. |
Normalmente per le fasi di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 e 6 vi provvede il notaio erogante. |
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Il Codice Civile prevede tre tipologie di società di capitali:
Società a Responsabilità Limitata
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Società a Responsabilità Limitata Unipersonale
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Società per Azioni
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Società in Accomandita per Azioni
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per la cui costituzione sono previsti specifici adempimenti
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Società a responsabilità limitata (Srl)
Regolata dagli artt. 2472 e seguenti del c.c., rappresenta la forma più semplice delle società di capitali.
Generalmente si tratta di società con un numero limitato di soci; ad essa, infatti, fanno spesso riferimento imprenditori di ridotte dimensioni, che intendono operare sul mercato salvaguardando il patrimonio personale.
La S.r.l., nonostante sia una società di capitali con una responsabilità del socio limitata, nei rapporti con i terzi si avvicina molto alle società di persone in quanto la figura personale dei soci mantiene ancora notevole rilevanza.
In questo tipo di società, il capitale è cpmposto da quote e non può essere inferiore ai 10.000 euro, le quote di partecipazione dei soci non possono essere rappresentate da azioni e, quindi, non sono legate ad un titolo liberamente negoziabile, come accade invece per le società per azioni.
Le quote sono trasferibili per atto tra vivi e per successione ereditaria salve diverse disposizioni contenute nello Statuto, senza particolari formalità e il loro trasferimento ha effetto nel momento in cui viene trascritto sul libro dei soci. In assemblea, il valore dei voti dei soci è proporzionale alle quote in loro possesso.
Una differenza sostanziale rispetto alle società di persone, riguarda la maggior facilità di circolazione delle quote.
Infatti la modifica della compagine sociale non costituisce una modifica del contratto originario non necessitando così del consenso di tutti i soci.
Tuttavia i contratti sociali possono irrigidire la trasferibilità delle quote mediante la previsione di clausole di prelazione e di gradimento.
Società a responsabilità limitata unipersonale
Di recente introduzione in Italia. E' una società "con un unico socio", l'imprenditore che costituisce una sorta di impresa individuale, ma con le caratteristiche e i vantaggi della Srl.
Società per azioni (SpA)
Nell'ambito delle società di capitali, la società per azioni, regolata dagli artt. 2325 e seguenti del Codice civile, rappresenta la forma sociale più adatta per le imprese che necessitano di maggiori mezzi finanziari; difatti, a differenza della S.r.l., la stessa può accedere a tutte le forme di finanziamento presenti sul mercato quali ad esempio: emissione di prestiti obbligazionari, ammissioni alle quotazioni di Borsa, acquisto di azioni proprie e offerte pubbliche.
Il capitale sociale minimo è di 100.000 euro, rappresentato da azioni. L'azione è un titolo di credito nominativo e rappresenta tutti i diritti del socio derivanti dalla sua partecipazione alla società.
Società in accomandita per azioni (Sapa)
Una particolare forma di società di capitali è la società in accomandita per azioni regolata dagli artt. 2462 e segg. del c.c.. Si differenzia dalle società per azioni per la presenza di due categorie di soci:
soci accomandatari, che rispondono illimitatamente e solidalmente delle obbligazioni sociali ed ai quali compete di diritto (art. 2465 c.c.) il potere di amministrare la società;
soci accomandanti, con una responsabilità limitata alla quota di capitale sottoscritta.
Questa forma di società abbina la possibilità di un controllo diretto della società (tipico delle società di persone) con la possibilità di accedere a tutte le forme di finanziamento presenti sul mercato (tipico delle società per azioni). È diffusa quale holding di gruppi industriali e/o commerciali.
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Società Cooperativa
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La società cooperativa si presenta come una sorta di società di capitali, modificata da alcuni elementi differenziali che mirano ad adattarne la struttura al perseguimento dello scopo mutualistico.
Rispetto alla società di capitali queste sono le principali differenze:
- i singoli soci non possono avere una quota societaria superiore a 10.000 euro (15.000 in alcuni casi);
- i soci devono essere almeno 9;
- il capitale della società non è determinato in un ammontare prestabilito, ma varia in seguito all'ingresso e all'uscita di soci;
- in assemblea ogni socio ha diritto a un voto, a prescindere dal valore delle sue quote;
- non è possibile distribuire utili in misura superiore al 5% del capitale versato, dopo che sono stati rispettati gli altri requisiti mutualistici.
Le cooperative possono essere:
- di consumo: acquistano merci all'ingrosso per venderle ai soci e a terzi a prezzi ridotti rispetto a quelli di mercato
- di produzione e lavoro: molto diffuse tra i giovani, producono beni e servizi
- agricole: operano sia nel campo della produzione, sia in quello della lavorazione e conservazione
- edilizie: possono costruire o acquistare immobili da affittare o vendere ai soci a condizioni favorevoli
Pro.. |
L'attività dei soci è prestata a loro vantaggio e consente di ottenere beni e servizi a condizioni più vantaggiose di quelle di mercato.
Secondo il tipo di cooperativa, la responsabilità dei soci può essere limitata o illimitata. In alcuni casi, la forma cooperativa può essere conveniente, in quanto consente notevoli vantaggi di natura fiscale: se le retribuzioni dei soci sono almeno pari al 60% delle altre spese, i redditi delle società cooperative sono esentati sia dall'Irap, sia dall'Irpeg. I redditi che i singoli soci percepiscono dalla società cooperativa, inoltre, vengono assimilati a redditi da lavoro dipendente. Oltre a ciò, spesso questo tipo di società gode di contributi pubblici a fondo perduto e di finanziamenti agevolati.
Il reperimento di finanziamenti è agevolato (contributi regionali a condizioni favorevoli). |
...e contro |
Per la costituzione di una cooperativa occorre un numero elevato di soci: minimo 9. Diventano 25, se si intende ottenere appalti.
Lo scopo di lucro può essere soltanto secondario, perché in bilancio l'utile ripartibile fra i soci non può essere superiore a una percentuale minima (prestabilità) del capitale sociale. I guadagni dei soci perciò provengono principalmente dalla retribuzione per il lavoro prestato all'interno della cooperativa (gli stipendi).
Il limite fondamentale di questa forma societaria è rappresentato dal fatto che si tratta di una struttura che non consente a un singolo individuo o a un gruppo ristretto di individui di controllare saldamente la società. |
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Piccola Società Cooperativa
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E' una formula adatta a chi non ha soci e desidera conservare massima autonomia. Indicata soprattutto per le imprese di dimensioni limitate e quindi per le attività artigianali.
A chi rivolgersi
La piccola società cooperativa è la forma più recente di società creata in Italia. E' stata introdotta dalla legge 266 del 1997, detta "legge Bersani".
- La struttura e la gestione delle piccole cooperative è più semplice rispetto a quelle normali. Le piccole cooperative possono avere un minimo di tre e un massimo di otto soci. I soci devono essere persone fisiche, lavoratori che impiegano la loro professionalità nella cooperativa. Non sono ammesse, per ora, le persone giuridiche, quindi anche le società o gli enti, che potrebbero finanziare l'impresa.
- La piccola cooperativa può fare a meno di un consiglio di amministrazione; si gestisce con l'assemblea dei soci; servono solo un legale rappresentante, un presidente, a cui può spettare la rappresentanza legale, e un vice presidente. Si deve ricorrere a un collegio sindacale esterno solo in particolari momenti. Sono ridotti, in generale, gli adempimenti formali. In pratica, la piccola cooperativa è una forma semplificata di società, che può avere piccole dimensioni e che gode di un regime fiscale più favorevole.
- Per fondare la cooperativa, ogni socio versa una somma di denaro nel capitale sociale o "di rischio", fino a un massimo di 80 milioni di lire (120 milioni per le cooperative di manipolazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione di prodotti agricoli), ma una quota o azione può essere anche solo di 50 mila lire. Accanto alla figura del socio lavoratore, è prevista anche quella del socio "sovventore": può non prestare attività lavorativa, ma riceve un utile sulla sua quota versata nel capitale sociale.
Dal punto di vista contributivo, i soci lavoratori sono equiparati a dipendenti. I loro stipendi aumentano di anno in anno, come da contratto, ma possono essere incrementati del 20% in più rispetto alle retribuzioni correnti.
Tolti gli stipendi e le spese dal fatturato, il 20% degli utili va versato nella riserva legale della cooperativa, un patrimonio indivisibile durante la vita della cooperativa e non tassabile; inoltre il 3% degli utili si versa nel fondo mutualistico dell'associazione di cooperative di cui si fa parte. Il resto degli utili si divide fra i soci e può incrementare le singole quote versate nel capitale sociale. Se si scioglie la cooperativa, il capitale di rischio dei soci è loro rimborsato, mentre il patrimonio della cooperativa va ad organismi mutualistici, per esempio i fondi delle organizzazioni delle cooperative.
- Le piccole cooperative godono di agevolazioni fiscali, per esempio non pagano l'Irpeg, se sottostanno ai vincoli mutualistici esposti sopra; altrimenti pagano le tasse come le società normali. Le cooperative sono sottoposte a vigilanza da parte del ministero del Lavoro, o da parte delle associazioni di cooperative, se ne fanno parte. Soprattutto, devono occupare il numero di soci stabilito dalla legge. Per questo il decreto Bersani è stato utile, perché ha permesso di ridurre il numero minimo di soci a tre, ovvero sanare situazioni in cui alcuni dei soci erano tali solo di nome.
- Le cooperative possono occuparsi di produzione industriale o artigianale, ma per costituire società di questo tipo servono spesso ingenti capitali, sia per le attrezzature, sia per i costi del personale. In questi casi, le cooperative, come le altre imprese, possono cercare di ottenere finanziamenti pubblici o regionali: le Camere di Commercio locali danno informazioni sulle opportunità disponibili e i criteri per accedervi.
- Le migliori prospettive per l'avvio di nuove piccole cooperative si aprono nell'ambito dei servizi o turismo, dove l'apporto iniziale di capitali può essere ridotto. Alcune cooperative di servizi si occupano di pulizie, facchinaggio, trasporto, assistenza (anziani, bambini, malati); poi ci sono quelle che si dedicano all'informatica o alle comunicazioni, oppure ai servizi turistici.
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